PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

      1. All'articolo 114 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, le parole: «dalle Province,» sono soppresse;

          b) al secondo comma, le parole: «le Province,» sono soppresse.

      2. All'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, lettera p), la parola: «, Province» è soppressa;

          b) al sesto comma, le parole: «, le Province» sono soppresse.

      3. All'articolo 118 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, la parola: «Province,» è soppressa;

          b) al secondo comma, le parole: «, le Province» sono soppresse;

          c) al quarto comma, la parola: «, Province» è soppressa;

          d) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

              «Le Regioni promuovono o coordinano forme di collaborazione tra i Comuni per l'esercizio delle funzioni loro conferite o delegate e per l'ottimale erogazione dei servizi».

      4. All'articolo 119 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo, secondo e quinto comma, le parole: «le Province» sono soppresse;

          b) al quarto comma, le parole: «alle Province,» sono soppresse;

          c) al quinto comma, la parola: «Province,» è soppressa.

 

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      5. All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, le parole: «, delle Province» sono soppresse.
      6. All'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole: «della Provincia o delle Province interessate e» sono soppresse;

          b) le parole: «Province e» sono sostituite dalla seguente: «i».

      7. L'articolo 133, primo comma, della Costituzione, è abrogato.