1. All'articolo 114 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «dalle Province,» sono soppresse;
b) al secondo comma, le parole: «le Province,» sono soppresse.
2. All'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, lettera p), la parola: «, Province» è soppressa;
b) al sesto comma, le parole: «, le Province» sono soppresse.
3. All'articolo 118 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, la parola: «Province,» è soppressa;
b) al secondo comma, le parole: «, le Province» sono soppresse;
c) al quarto comma, la parola: «, Province» è soppressa;
d) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Le Regioni promuovono o coordinano forme di collaborazione tra i Comuni per l'esercizio delle funzioni loro conferite o delegate e per l'ottimale erogazione dei servizi».
4. All'articolo 119 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo, secondo e quinto comma, le parole: «le Province» sono soppresse;
b) al quarto comma, le parole: «alle Province,» sono soppresse;
c) al quinto comma, la parola: «Province,» è soppressa.
5. All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, le parole: «, delle Province» sono soppresse.
6. All'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «della Provincia o delle Province interessate e» sono soppresse;
b) le parole: «Province e» sono sostituite dalla seguente: «i».
7. L'articolo 133, primo comma, della Costituzione, è abrogato.